IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Ha pronunciato la presente ordinanza;
   Con ricorso depositato il 17 luglio 1998 i coniugi S. R.  e  A.  C.
 hanno  chiesto  a questo tribunale ai sensi dell'art. 44, lettera c),
 della legge 4 maggio 1983, n.  184,  l'adozione  del  piccolo  S.  C.
 figlio  di C. C. e di A. I. G. C. e' fratello della ricorrente, della
 quale dunque il minore e' nipote ex fratre. Il minore vive  dall'eta'
 di un mese nella famiglia degli zii R. C.
   I  suoi  genitori,  che  non  si  sono  mai interessati di lui, che
 conducono vita errabonda e che da tempo sono irreperibili, sono stati
 dichiarati decaduti dalla potesta' genitoriale con decreto  3  giugno
 1998  di  questo  tribunale.  Il  servizio  sociale  riferisce che il
 bambino e' amorosamente accudito dai ricorrenti, pienamente idonei  a
 prendersene cura.
   Tanto  premesso, osserva il collegio che per far luogo alla chiesta
 adozione e' necessario, come prescrive l'art. 57, n. 1 della legge  4
 maggio  1983,  n.  184,  che ricorrano le circostanze di cui all'art.
 44: e dunque che "vi sia la constatata impossibilita' di  affidamento
 preadottivo".  Cio'  presuppone  necessariamente  l'esistenza  di uno
 stato di adottabilita' gia' dichiarato, in quanto solo nei  confronti
 dei minori adottabili e' possibile disporre l'affidamento preadottivo
 e  constatare l'eventuale impossibilita'. Senonche', il minore di cui
 viene chiesta l'adozione  non  e'  stato  dichiarato  adottabile  ne'
 potrebbe   esserlo.  E'  certamente  vero  che  i  genitori  si  sono
 disinteressati e si disinteressano completamente di lui  e  da  molto
 tempo  sono  scomparsi  dalla  sua  vita:  ma il fatto stesso che del
 bambino si occupi  validamente  la  zia  paterna  vale  ad  escludere
 l'esistenza  uno  stato di abbandono giuridicamente rilevante ai fini
 degli artt. 8, 12 e 15, n. 1  della  legge  citata.  La  zia  paterna
 infatti  ha  la  qualita'  di  parente entro il quarto grado e ha col
 minore validi  e  significativi  rapporti:    cosicche'  il  bambino,
 benche'  completamente abbandonato dai genitori, riceve assistenza da
 parte dei parenti tenuti a provvedervi e non puo'  essere  dichiarato
 adottabile.
   Ne  consegue  che  la  domanda  dei  coniugi S. R. e A. C. andrebbe
 respinta,  come  puntualmente  ha  concluso  in  via  preliminare  il
 pubblico ministero.
   La  situazione  sopra  considerata  e'  del  tutto analoga a quella
 dell'orfano.  Come l'orfano infatti il bambino abbandonato  e'  privo
 di  rapporti  con  i  genitori,  e  come l'orfano subisce per la loro
 scomparsa gravi sofferenze e gravissimo pregiudizio. Ma per  l'orfano
 la  legge  provvede  diversamente.  L'orfano  infatti,  anche  se non
 adottabile con adozione piena perche'  validamente  assistito  da  un
 parente,  puo'  da  quello  stesso  parente  essere  adottato a norma
 dell'art. 44,  lettera  a),  della  legge  n.  184/1983.  La  diversa
 formulazione  di  questa  norma,  che  non richiede fra i presupposti
 dell'adozione   "la   constatata   impossibilita'    dell'affidamento
 preadottivo",  e  quindi non richiede la dichiarazione dello stato di
 adottabilita', giustifica tale interpretazione.
   Non ignora il tribunale l'interpretazione meno rigorosa che ammette
 l'adozione ai sensi dell'art. 44, lettera c) anche quando  manchi  la
 dichiarazione  di  adottabilita' ma sussista una ragionata previsione
 negativa sulla possibilita' di affidamento preadottivo, come nel caso
 del minore affetto da  grave  handicap  o  del  minore  profondamente
 legato  da vincoli affettivi a persone che non possiedono i requisiti
 di  eta'  o  ad  una  persona  sola.  Ritiene  tuttavia  che  a  tale
 interpretazione non si possa aderire senza stravolgere il testo della
 norma,   il   quale  richiede  che  l'impossibilita'  di  affidamento
 preadottivo debba essere "constatata"  e  non  solamente  prevista  o
 immaginata.   Constatare  l'impossibilita'  significa  tentare  senza
 esito: ma per tentare un affidamento preadottivo e' necessario che il
 minore sia stato in precedenza dichiarato  adottabile.    E  cio'  e'
 possibile solo quando sussiste una situazione di abbandono.
   Si  e'  dunque in presenza di situazioni uguali, che ricevono pero'
 dalla legge un diverso trattamento: e  cio'  sembra  configurare  una
 violazione  del  principio  di  uguaglianza sancito dall'art. 3 della
 Costituzione. E poiche' il giudizio in corso non puo' essere definito
 indipendentemente    dalla    decisione    sulla     questione     di
 costituzionalita', che non appare manifestamente infondata, esso deve
 essere  sospeso  e gli atti vanno immediatamente trasmessi alla Corte
 costituzionale